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Tolleranza del 5% per gli errori dei corrispettivi telematici grazie al Decreto Omnibus

7 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

Tra gli interventi contenuti nel Decreto Omnibus, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, trova spazio una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulle attività commerciali e sugli operatori che certificano i corrispettivi mediante registratori telematici. Il legislatore introduce infatti una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente rimangano entro un limite fisiologico.

L’obiettivo dell’intervento è quello di evitare che mere anomalie tecniche o disallineamenti di modesta entità possano dar luogo a contestazioni, distinguendo gli errori occasionali dalle violazioni realmente significative.

L’integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici

La novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione avviato dalla legge di Bilancio 2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 ha previsto la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e quelli impiegati per certificare i corrispettivi.

In pratica, il dispositivo (POS) con cui vengono incassati i pagamenti mediante carte, bancomat o altre modalità elettroniche dovrà dialogare costantemente con il registratore telematico o con il software utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Il sistema sarà quindi chiamato a trasmettere: 

  • non solo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, ma 
  • anche quelli riferiti ai pagamenti elettronici effettuati nel corso della giornata, 

consentendo all’Agenzia delle Entrate un controllo sempre più puntuale della coerenza tra gli incassi e le certificazioni fiscali.

L’obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi coloro che utilizzeranno le future soluzioni software autorizzate dall’Agenzia; restano invece esclusi i dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività già esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Il regime sanzionatorio attualmente previsto

La disciplina vigente prevede specifiche sanzioni quando la trasmissione dei corrispettivi o dei dati relativi ai pagamenti elettronici risulta omessa, tardiva o inesatta, purché tali irregolarità non incidano sulla corretta liquidazione dell’imposta: in tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni trasmissione irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

A ciò si aggiunge il possibile ricorso alle sanzioni accessorie previste per le violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, applicabili anche quando l’inosservanza riguarda la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.

Si tratta di un sistema che, almeno fino ad oggi, non distingueva tra errori di lieve entità e anomalie di maggiore consistenza – vista l’assenza di importi minimi entro i quali le sanzioni non andavano irrogate.

Arriva la franchigia del 5%

È proprio su questo aspetto che interviene il Decreto Omnibus, introducendo una soglia di tolleranza destinata a escludere l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici e quello dei pagamenti effettivamente incassati non supera il 5%. Pertanto, in presenza di differenze contenute entro tale limite l’irregolarità viene considerata fisiologica e non determina conseguenze sanzionatorie.

La modifica appare ispirata a un criterio di proporzionalità, riconoscendo che nella gestione quotidiana delle attività commerciali possono verificarsi piccoli disallineamenti dovuti a problematiche tecniche, errori operativi o temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici.

In questo modo il legislatore evita che difformità marginali possano essere trattate alla stregua di violazioni sostanziali.

La soglia del 5% non introduce tuttavia una generale area di impunità: la tolleranza riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le difformità tra pagamenti elettronici e dati trasmessi non producano effetti sulla determinazione dell’imposta; diversamente, quando l’irregolarità incide sulla corretta liquidazione dell’IVA o determina un’alterazione dell’imponibile, continueranno a trovare applicazione le ordinarie disposizioni sanzionatorie, senza alcuna franchigia quantitativa.

La distinzione conferma come il legislatore abbia voluto alleggerire il trattamento delle violazioni esclusivamente formali, mantenendo invece inalterato il presidio sanzionatorio nei confronti delle irregolarità suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio alle entrate erariali.

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