Con la Risposta a interpello n 83 del 23 marzo le Entrate rispondono ad un istante che «gestisce l'esercizio commerciale […]», riferisce che all'interno del medesimo «è presente un'area dedicata all'erogazione di servizi di estetica alla clientela» ed «intende affidare l'esercizio dell'attività di estetica ad un partner commerciale specializzato nel settor ee l'Operatore esiste un rapporto commerciale consolidato, in base al quale [l'istante, ndr.] vende al dettaglio prodotti a marchio dell'Operatore. Tale rapporto è regolato da specifici accordi scritti. […]
L'istante domande chi debba emettere lo scontrino in questo caso di specie per i servizi di estetica.
Servizi di estetica: chi emette lo scontrino se forniti in negozio al dettaglio
Il caso analizzato riguarda una società che gestisce un esercizio commerciale, all’interno del quale è presente un’area dedicata ai trattamenti estetici. L’attività di servizi estetici viene affidata a un operatore specializzato esterno, che:
- utilizza propri prodotti e protocolli,
- opera con personale qualificato,
- gestisce direttamente le prenotazioni,
Il punto vendita, invece, mantiene il rapporto commerciale per la vendita dei prodotti e si occuperebbe – secondo l’ipotesi prospettata – anche dell’incasso dei servizi.
Nel modello descritto:
- l’operatore eroga materialmente il servizio,
- il negozio incassa i corrispettivi e li riversa, trattenendo una commissione
L’istante chiede se sia possibile separare:
- il soggetto che esegue la prestazione,
- da quello che incassa e certifica fiscalmente,
In particolare, si domanda se il negozio possa:
- emettere il documento commerciale,
- trasmettere i corrispettivi,
- gestire gli adempimenti IVA.
Inoltre si domanda se sia necessaria la coincidenza tra titolare della SCIA per l’attività di estetica, soggetto che certifica i corrispettivi.
L’Agenzia, nel respingere la soluzione prospettata dall'istante, richiama un principio fondamentale del sistema IVA: gli obblighi di certificazione spettano al soggetto che effettua la prestazione.
Nel caso di servizi rientranti nell’art. 22 del DPR IVA (come quelli resi al pubblico), la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi riguarda chi realizza l’operazione. Le Entrate sottolineano che:
- il registratore telematico deve essere intestato al soggetto che effettua il servizio,
- il documento commerciale deve riportare la partita IVA dell’esercente.
Questo elemento tecnico rafforza il collegamento tra prestazione e soggetto obbligato. Nel caso concreto:
- i servizi sono erogati esclusivamente dall’operatore,
- il personale e la responsabilità tecnica sono in capo allo stesso,
di conseguenza, è l’operatore il soggetto obbligato a certificare i corrispettivi, gestire gli adempimenti IVA dotarsi di registratore telematico.
Il fatto che il negozio incassi il corrispettivo è irrilevante ai fini fiscali.
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