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Rottamazione quinquies: pronti i pagamenti, istruzioni di ADER

24 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies. 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

  • l'esito della richiesta, 
  • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

È la novità operativa del comunicato del 23 giugno 2026, che fa scattare la fase dei versamenti.

Alert: la comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

Rottamazione quienquies: come pagare

La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

  • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
  • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
  • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

Alet: se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

Rottamazione quinquie: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

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