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Redditi PF 2026: le regole per i residenti all’estero

25 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il Modello redditi PF 2026 riporta nel fascicolo I e II le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti ovvero coloro i quali sono stati residenti all'estero nel 2025.

La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2026 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. 

Redditi PF 2026 non residenti: tutte le regole per identificarsi

La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione. 

Esistono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo.

Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, sia che si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”. 

Anche nel caso in cui non si è tenuti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2025 o da acconti versati nello stesso anno.

Una volta verificato che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure si è interessati a farlo) occorre controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”.

A questo scopo bisogna stabilire se nel 2025 si poteva essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.
‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.
Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2025 nelle seguenti condizioni:

  • non si deve essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non si deve avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non si deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Si è inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in Appendice. 

Quindi, chi ha trasferito la residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui si è effettivamente ivi residenti, occorre essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.

Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi

In aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (articolo 7, della legge

30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).

A tal fine, la casella “non residenti Schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
  • che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

Il decreto del 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “Schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR da parte del sostituto d’imposta. I soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.

Redditi PF 2026: compilazione della casella Residenti all’estero

I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello Redditi PF fascicolo I la casella denominata “Residente all’estero”.

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”. Residente all’estero
Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:

  • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
  • il nome dello Stato estero;
  • il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
  • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
  • la località di residenza e il vostro indirizzo completo. Nazionalità

Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:

  • la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
  • la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza. Domicilio fiscale in Italia

Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia. 

Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia.

In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.

L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

Modello redditi PF 2026: invio e pagamenti dei non residenti

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione”.
Dichiarazione spedita dall’estero
I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

  • dell’invio entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
  • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
    Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.

I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Modalità e termini di versamento”, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

  • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
  •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
    • codice BIC: BITAITRRENT
    • causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
    •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare;
  • indicare come beneficiario “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del
Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

  • IRPEF saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F
  • IRPEF 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT47D0100003245BE000000003N
  • IRES saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice IBAN IT73O0100003245BE000000004W
  • IRES 1° e 2° acconto (capitolo 1024 – articolo 08) codice IBAN IT14W0100003245BE000000007W
  • Ritenute su interessi e altri redditi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT29C0100003245BE00000000EK
  • Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT15W0100003245BE00000000GY

Ad esempio, il bonifico per il versamento del saldo IRPEF riferito all’anno d’imposta 2025 dovrà essere effettuato utilizzando:

  • il codice BIC: BITAITRRENT
  • il codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F e indicando nel campo causale “codice fiscale … codice tributo 4001 – anno 2025”.

Redditi PF 2026: i redditi da non dichiarare per i non residenti

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

  • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
  • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

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