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Polizza catastrofale: entro il 31 marzo, vediamo per quali imprese

23 Marzo 2026 in Notizie Fiscali

Il Decreto Milleproroghe 2026 convertito in Legge n 26/2026 è intervenuto anche sulla Polizza Catastrofale per le imprese.

Già il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo 2025 aveva modificato il calendario. In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:

  • entro il 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, termine prorogato per alcuni,
  • entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
  • l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.

In particolare, il Milleproroghe interviene spostando al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Più nel dettaglio, l'articolo prevede che le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, debbano stipulare entro il 31 marzo 2026 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, nonché successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202) un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità

naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

La proroga del suddetto termine, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, è necessaria per offrire alle imprese del settore un periodo più lungo per conformarsi agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa, tenendo conto delle specificità del comparto e delle eventuali difficoltà operative legate a scadenze più ravvicinate.

Si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.

Inoltre si proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • imprese turistico-ricettive.

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula

L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT. 

In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.     

Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinario,
  • attrezzature industriali e commerciali.

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