L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 116 del 4 giugno ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione vale esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società.
Non basta trasferire la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta va versata con aliquota ordinaria.
Quote sociali e nuda proprietà e usufrutto: non c’è l’esenzione d’imposta
La Risposta n.116/2026 affronta il tema dell’esenzione dall’imposta di donazione nel caso in cui vengano trasferite quote di società di persone ai figli, ma solo nella forma della nuda proprietà, mentre il genitore mantiene l’usufrutto.
La norma di riferimento è l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, che prevede l’esenzione per i trasferimenti a favore dei discendenti, purché siano rispettate alcune condizioni.
Per le società di capitali è necessario il trasferimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civil.
Per le società di persone la legge richiede che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni.
Nel caso di specie il contribuente organizza il passaggio generazionale:
- conferisce le proprie partecipazioni in due società in nome collettivo utilizzando il regime del realizzo controllato (articolo 177, commi 2 e 2‑bis, del Tuir);
- trasferisce ai figli, tramite patti di famiglia (articolo 768‑bis cc), la nuda proprietà delle quote di queste società, mantenendo però per sé l’usufrutto.
Occorre stabilire se i figli abbiano davvero acquisito la titolarità richiesta dalla norma per ottenere l’esenzione.
L’Agenzia parte dalla finalità della legge ossia, l’agevolazione serve a favorire il vero passaggio generazionale dell’impresa, e quindi il subentro effettivo dei figli nella gestione e nella continuità dell’attività economica.
L’Agenzia precisa che la titolarità richiesta per le società di persone non può essere solo formale, non basta essere nudi proprietari sulla carta ma occorre che il beneficiario sia in grado di gestire l’impresa concretamente ed eserciti i poteri tipici del socio.
L'Amministrazione riconosce che anche il trasferimento della sola nuda proprietà può beneficiare dell’esenzione, ma solo se il nudo proprietario acquista realmente il ruolo sostanziale di socio, cioè se ha i poteri necessari a proseguire l’attività d’impresa e a determinare le scelte societarie.
L’analisi dei patti di famiglia del caso di specie mostra però che il padre, pur avendo trasferito formalmente le quote, mantiene l’usufrutto e soprattutto conserva i poteri decisionali e di gestione delle società.
Le clausole inserite determinano la direzione effettiva dell’impresa in capo al padre, malgrado il trasferimento.
Il figlio risulta titolare della quota solo sotto un profilo giuridico, ma non nella sostanza poichè non può realmente gestire l’impresa né assumere decisioni rilevanti.
In altre parole, il passaggio generazionale non si realizza davvero.
La ratio dell’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd non è compatibile con tale situazione e pertanto l’Agenzia, richiamando anche la giurisprudenza più recente sottolinea che l’agevolazione si applica solo quando il trasferimento consente la continuità effettiva dell’attività imprenditoriale in capo ai discendenti.
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